STATUTO
Art.1
Si costituisce in Malnate un Centro di Iniziativa Socio-Colturale denominato L'ALTRA CITTA'
Finalità dell'Associazione é quella di strutturarsi come centro di aggregazione dei cittadini dei quartieri periferici e non di Malnate. L'Associazione è rigorosamente apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 2
A).....essere protagonista di iniziative per l'elevazione democratica e culturale dei soci e dei cittadini attraverso una pluralità di partecipazione alla vita del paese.
B).....favorire l'estensione di attività culturali e ricreative tra circoli ed altre organizzazioni democratiche
C).....organizzare iniziative, servizi, attività ricreative , sociali e di solidarietà atte a soddisfare le esigenze dei soci e dei cittadini.
D).....l'Associazione aderisce idealmente al movimento internazionale per la PACE e come tale si impegna a far vivere quotidianamente le idee di pace, giustizia, non violenza, solidarietà e cultura della pace.
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato e possono tesserarsi i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Art.4
La quota sociale viene fissata annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo e versata da ogni socio.
Art. 5
L'Associazione è retta dalle norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.
Art. 6
Tutti hanno la facoltà d'iscriversi all'Associazione versando la quota sociale e accettando lo spirito e le norme che la regolano. Le domande vengono presentate al consiglio direttivo cui compete la decisione circa l'ammissione. Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Associazione, alle sue attività, ai suoi gruppi di lavoro. Si intende che le prestazioni degli aderenti l’associazione saranno in modo determinante e prevalente di tipo personali, volontarie e gratuite.
Art. 7
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
A).....quando non rispettano il presente statuto e le deliberazioni degli organismi sociali
B).....quando non provvedono al pagamento della tessera senza giustificato motivo
C).....quando in qualsiasi modo arrechino danno morale o materiale all'Associazione ed alle sue strutture.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 8
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa non può essere sciolta se non con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti tramite un'assemblea straordinaria convocata almeno 15 giorni prima. Nei casi di scioglimento tutto il patrimonio esistente dovrà essere liquidato tramite un'asta riservata ai soci il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza che il consiglio direttivo uscente destinerà.
Art.9
Sono organi dell'Associazione:
1) L'Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Segretario
5) Il Tesoriere
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.
Art. 10
L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ( e comunque, di norma almeno una volta l'anno) o qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.. La richiesta va presentata in forma scritta al Presidente dell'Associazione il quale dovrà convocare l'assemblea non oltre i 30 giorni successivi. L'Assemblea è disposta con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora di questa e degli argomenti all'ordine del giorno. Prima e Seconda convocazione possono avvenire nello stesso giorno, purché ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra e se ne dia comunicazione ai soci.
Art. 11
L'Assemblea ordinaria è valida in 1° convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci. E' valida il 2° convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno 1/4 dei soci.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di non più di 2 deleghe.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, é composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri; esso elegge al proprio interno il Presidente, un Segretario, un Tesoriere e delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazione.
Art. 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è formato da 3 membri ed ha compiti di vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e sulla sua regolare tenuta della contabilità.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo provvederà alla gestione delle entrate, compilando un bilancio preventivo ed un conto consuntivo, che saranno sottoposti all'Assemblea corredati dal parere del Collegio dei Revisori. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre d'ogni anno.
Art. 15
L'Associazione declina ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose che dovessero accadere durante qualsiasi manifestazione sociale.
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